1foto-01 2foto-01 Concorso-allievi-carabinieri chiaramonti17 giroitalia0 giroitalia2

 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 Per il volontariato di protezione civile si deve fare riferimento all’art..3 della legge 225/92 che recita testualmente: "Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza……".

 

 Esemplificando, per l’ANC - in funzione delle professionalità acquisite in servizio da ciascun socio - si tratta di svolgere compiti di: 

-        monitoraggio del territorio in occasione di grandi eventi e calamità e segnalazione alle autorità competenti; 

-        concorso all’assistenza alle popolazioni colpite da calamità (anche in campi specifici: cinofili, sommozzatori, rocciatori, servizio sanitario ecc.); 

-        contributo alle attività di difesa del territorio (incendi boschivi, dissesti idrogeologici, monitoraggio dei corsi d’acqua e più in genere dell’ambiente).  

Per la costituzione di Nuclei di Protezione civile e di Gruppi di fatto è necessario richiedere tutte le indicazioni specifiche ai responsabili del SeCoV, reperibili presso la Presidenza nazionale.

 

 

 

 

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