PROTEZIONE CIVILE
Per il volontariato di protezione civile si deve fare riferimento all’art..3 della legge 225/92 che recita testualmente: "Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza……".
Esemplificando, per l’ANC - in funzione delle professionalità acquisite in servizio da ciascun socio - si tratta di svolgere compiti di:
- monitoraggio del territorio in occasione di grandi eventi e calamità e segnalazione alle autorità competenti;
- concorso all’assistenza alle popolazioni colpite da calamità (anche in campi specifici: cinofili, sommozzatori, rocciatori, servizio sanitario ecc.);
- contributo alle attività di difesa del territorio (incendi boschivi, dissesti idrogeologici, monitoraggio dei corsi d’acqua e più in genere dell’ambiente).
Per la costituzione di Nuclei di Protezione civile e di Gruppi di fatto è necessario richiedere tutte le indicazioni specifiche ai responsabili del SeCoV, reperibili presso la Presidenza nazionale.